Vagabondi, nullatenenti, coatti
Un punto di svolta nella legislazione sui reati politici si ha con la rivoluzione francese. Caduta la monarchia e le forme di assolutismo, la legislazione non è più tesa a difendere il monarca e quindi la sua sacralità, ma un’entità nuova ed astratta, lo Stato e le sue istituzioni. Motivo questo che porta a sostituire il reato politico per eccellenza del ’700, quello di lesa maestà, con il reato contro la sicurezza dello Stato, che andrà a caratterizzare i futuri dispositivi di legge. Le prime forme di legislazione repressiva nei confronti degli oppositori politici in Italia le troviamo nel Regno Borbonico. Istituito nel 1792, il domicilio coatto, ad esempio, altro non era che un arbitrario provvedimento poliziesco adottato dalla polizia borbonica per ragioni di sicurezza nei confronti dei cosiddetti “attendibili” (sospettati politici).
Successivamente nel 1859 col Regio decreto n° 3720, anche il Regno Sabaudo faceva proprio il domicilio coatto. Nel concreto si concedeva al Prefetto in carica in una determinata zona del paese, l’incontestata autorità di limitare lo spostamento di uno o più individui da un determinato territorio a causa della loro presunta pericolosità sociale.
Dopo un breve lasso di tempo in cui questa misura altamente restrittiva della libertà personale era stata abolita, veniva ripristinata nel 1865 con la legge n. 1409 allo scopo di allontanare dalla loro abituale dimora ‘oziosi e vagabondi’ rei di avere rapporti con i briganti.
L’anno successivo la misura fu estesa anche per le ‘motivazioni politiche’. Lo scopo era quello di sottoporre a sorveglianza speciale la persona ritenuta socialmente pericolosa e, per meglio ottemperare a questo compito, si obbligava il ‘cospiratore’ a dimorare, per un periodo di tempo che solitamente variava da un mese ai tre anni, in una colonia o in un luogo speciale di osservazione; il più delle volte isole difficili da raggiungere e da cui evadere e in cui era raro avere rapporti di interazione con gli abitanti del luogo.
Originariamente questa norma, come accennato, trovava la sua ratio nel limitare i fenomeni di brigantaggio nel sud del Paese, ma veniva da subito estesa ai dissidenti politici in maniera più generalizzata. Questo permetteva di estendere il numero dei ‘coatti’ in modo vertiginoso. Basti pensare che se nel 1871 i destinatari di questi provvedimenti erano ‘solo’ 474 tredici anni dopo erano circa 7.000. Una «moltitudine di persone sepolte in riva al mare» come recitava il poeta anarchico Pietro Gori nel Canto dei coatti.
Nel corso degli anni, lo scoppio dei moti sociali prima in Sicilia (Vespri siciliani) e poi successivamente in Lunigiana, nei quali erano particolarmente attive le figure anarchiche e socialiste della prim’ora, indusse ad emanare ulteriori disposizioni che inasprivano le pene già previste dalle leggi del 1865. Tuttavia nonostante il carattere fortemente repressivo si trattava comunque di disposizioni che andavano a punire i contestatori post delictum.
Il domicilio coatto veniva applicato una volta “riconosciuta la colpevolezza” del cosiddetto contestatore o oppositore politico; la pena veniva comminata, rispettando una sorta di “garanzia”, soltanto al termine del processo e non in maniera preventiva.







