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giovedì 15 ottobre 2026

Frammenti di storia sulla criminalizzazione del dissenso V°

Svolta autoritaria

Si giunge così all’epopea della contestazione dal ’68 fino alla fine degli anni ’70, periodo in cui lo Stato chiede ad un paio di noti esponenti della politica del tempo, ovvero ad Oronzo Reale e successivamente a Francesco Cossiga, di studiare il modo per poter risolvere i problemi d’ordine pubblico, un ‘nuovo’ modo per sedare le proteste di piazza. La paura che avevano generato negli organi istituzionali la rivolta studentesca del ’68 e la conseguente saldatura con la protesta operaia nell’autunno caldo del ’69 porta nel 1975 alla legge di Oronzo Reale (legge Reale), Ministro della Giustizia dell’epoca. Una legge, quella Reale, che tende a punire non solo gli atti di terrorismo ma soprattutto il movimento, in quanto le predisposizioni previste colpiscono soprattutto le nascenti organizzazioni extraparlamentari a prescindere se queste hanno commesso atti di violenza o di terrorismo. Successivamente il decreto Cossiga del 1979, che nasce pochi mesi dopo il delitto Moro e quindi dall’esigenza delle istituzioni di riportare tutto alla normalizzazione, va a sommarsi al resto delle normative repressive in vigore, ma mira a colpire soprattutto le realtà armate del movimento dell’epoca. Questa nuova svolta autoritaria nell’ordinamento giuridico italiano si rifà al principio della ragion di Stato secondo cui la salvaguardia delle istituzioni giustifica l’azione di governo attraverso qualsiasi mezzo. In tal modo il vecchio "delitto" politico diventa delitto «con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico». Una nuova dicitura che di fatto estende largamente i poteri di polizia e introduce un diritto penale ‘speciale’ rispetto a quello ordinario, ‘speciale’ quanto alle sostanziali figure di reato (come nel caso degli elastici e indeterminati reati di associazione sovversiva), ‘speciale’ rispetto al trattamento carcerario. Dopo aver tracciato a grosse linee la genesi e lo sviluppo delle legislazioni che colpiscono le varie forme di opposizione, non possiamo non notare il mantenimento di un filo conduttore, dal Regno Sabaudo ad oggi, di alcune norme che permettono la repressione di determinati atteggiamenti politici. Il fatto che ancora oggi il Codice Rocco sia vigente, che si mantengano i reati associativi e che sostanzialmente la stessa legge Reale e lo stesso decreto Cossiga non siano state abrogati, dimostra una volontà dei governi che si sono succeduti nel mantenere quella continuità di controllo e repressione verso ogni forma di opposizione. Un moderno Stato di diritto e che voglia dirsi democratico deve necessariamente procedere verso la totale abrogazione del Codice Rocco e l’assoluta cancellazione dei reati associativi anche in nome di quel diritto di resistenza, concepito come diritto naturale di una parte, o di un intero popolo, ad opporsi contro l’esercizio arbitrario e tirannico del potere statale. Una tradizione di resistenza antichissima che trova le sue origini nell’Antigone di Sofocle e che leggi e complessi artifici giuridici non sono mai riusciti a interrompere.


giovedì 8 ottobre 2026

Frammenti di storia sulla criminalizzazione del dissenso IV°

Dal domicilio coatto al confino

Proprio in questo contesto veniva istituito nel 1926 il confino. ‘Figlio’ del domicilio coatto prevedeva l’allontanamento dell’individuo dal suo luogo di residenza verso determinate zone, piccole isole solitamente, per un periodo di tempo compreso tra 1 e 5 anni. In questo caso, a differenza del domicilio coatto, siamo in presenza di una norma preventiva, perché si punisce chi è sospettato, quindi ante delictum. Le persone costrette ad andare in esilio, 3 o a volte anche 5anni, si recavano in quei luoghi con il loro carico di sofferenze, un bagaglio di privazioni e nell’impossibilità di continuare a svolgere alcuna attività politica.

Non bisogna poi dimenticare che il regime attraverso altri organi come l’Ovra (la polizia segreta) si occupava anche di monitorare ed eliminare i ‘sovversivi’ fuoriusciti come nel celebre caso dei fratelli Rosselli e di altre centinaia di militanti che erano riusciti ad espatriare.

Il punto più alto del sistema repressivo fascista si ha con la promulgazione del Codice Rocco nel 1930, tutt’ora in parte vigente, che introduceva i reati associativi fino a quel momento inesistenti.

Ma, cosa forse ancor più grave, il codice Rocco tendeva ad unificare i reati politici ai reati comuni. Il suo ‘padre’ Alfredo Rocco non aveva dubbi nell’adottare la formula onnicomprensiva dell’articolo 8 secondo cui «Agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende l’interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune, determinato in tutto o in parte, da motivi politici». Era chiaro come l’obiettivo perseguito non fosse quello di diminuire le pene per i delitti comuni compiuti con motivazioni politiche, ma quello di aggravarle.

Con il Codice Rocco vengono puniti tutti coloro i quali si prefiggono lo scopo di attaccare o sovvertire lo Stato, nonostante non abbiano ancora commesso nessun reato, ma ne abbiano semplicemente discusso o espresso la volontà di poterlo o volerlo fare un ipotetico giorno.


giovedì 1 ottobre 2026

Frammenti di storia sulla criminalizzazione del dissenso III°

Il Casellario Politico Centrale

Successivamente il governo Crispi del 1894, anche a seguito del fallito attentato compiuto dall’anarchico Paolo Lega alla vita del primo ministro, escogitava nuove forme e strumenti tesi a reprimere il dissenso, fra tutte il casellario politico centrale. Applicato ufficialmente dal 1896 traeva origine come risposta dell’ordine pubblico ai moti dei Vespri siciliani e alle contestazioni operaie in Toscana, che si erano sviluppate sul finire del secolo. Si trattava in assoluto dello strumento più idoneo di cui si servivano le autorità per monitorare la consistenza e la qualità dell’opposizione politica. Il casellario politico centrale consisteva nella raccolta di dati e informazioni su persone ritenute politicamente pericolose da parte degli organi di polizia che venivano poi diramate al Ministero della Giustizia. In tal modo, seguendo ed indagando le attività quotidiane, si conoscevano vita, opera e miracoli di tutti i dissidenti politici. Ufficialmente il casellario restò in vigore fino al 1943, anno della caduta del fascismo, ma in realtà, la sua prosecuzione nell’Italia repubblicana è confermata dalla testimonianza dell’ex capo della polizia Vincenzo Parisi, resa pubblica dopo la sua morte. Il Casellario avrebbe ‘contato’ ancora nei primi anni ’60 circa 14.000 vigilati. Tuttavia non è difficile ipotizzare che il casellario abbia continuato la sua attività di controllo nel tempo, magari supportato sempre da nuove tecnologie e in diverse forme all’insaputa dei cittadini. Tornando alla nostra ricostruzione storica è con il fascismo che si giunge al livello più alto di repressione verso ogni forma di opposizione attraverso la formulazione di nuove leggi e nuove normative. Proprio durante il ventennio si fa ampio utilizzo del casellario; nel periodo compreso tra il 1922 e il 1940 furono aperti 114.000 fascicoli, contro i 40.000 del periodo precedente la dittatura. Negli anni successivi all’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti (1924) in Italia s’impose il ‘regime totalitario’. Attraverso le cosiddette leggi «fascistissime» del ’26 e degli anni a seguire, si cancellarono gradualmente quelle forme di controllo e di equilibrio tra i poteri dello Stato che lo Statuto Albertino e lo stato liberale avevano in qualche misura garantito. Per mezzo delle suddette leggi Mussolini, in qualità di capo del Governo, sceglieva e destinava personalmente i ministri senza dover più attenersi alle maggioranze espresse dal Parlamento. Inoltre venivano soppresse le autonomie locali, al posto dei sindaci venivano nominati i ‘podestà’ direttamente dal governo centrale e, soprattutto, venivano soppresse le libere elezioni democratiche dai fascisti definite con disprezzo «ludi cartacei». La fine dell’ordinamento liberale, per definizione legato ad elezioni democratiche, fu ‘perfezionato’ attraverso la cessazione della libertà di stampa, di associazione e di insegnamento. Da quel momento la Milizia fascista divenne una sorta di polizia parallela specializzata nelle repressione delle varie forme di contestazione. Per gli antifascisti venne appositamente creata una magistratura ‘straordinaria’ il tribunale speciale per le difesa dello Stato, composto da ufficiali della milizia che giudicava, spesso e volentieri, per reati astratti e indeterminabili come quello di «aver concorso a sminuire il sentimento nazionale».


giovedì 24 settembre 2026

Frammenti di storia sulla criminalizzazione del dissenso II°

Vagabondi, nullatenenti, coatti 

Un punto di svolta nella legislazione sui reati politici si ha con la rivoluzione francese. Caduta la monarchia e le forme di assolutismo, la legislazione non è più tesa a difendere il monarca e quindi la sua sacralità, ma un’entità nuova ed astratta, lo Stato e le sue istituzioni. Motivo questo che porta a sostituire il reato politico per eccellenza del ’700, quello di lesa maestà, con il reato contro la sicurezza dello Stato, che andrà a caratterizzare i futuri dispositivi di legge. Le prime forme di legislazione repressiva nei confronti degli oppositori politici in Italia le troviamo nel Regno Borbonico. Istituito nel 1792, il domicilio coatto, ad esempio, altro non era che un arbitrario provvedimento poliziesco adottato dalla polizia borbonica per ragioni di sicurezza nei confronti dei cosiddetti “attendibili” (sospettati politici).

Successivamente nel 1859 col Regio decreto n° 3720, anche il Regno Sabaudo faceva proprio il domicilio coatto. Nel concreto si concedeva al Prefetto in carica in una determinata zona del paese, l’incontestata autorità di limitare lo spostamento di uno o più individui da un determinato territorio a causa della loro presunta pericolosità sociale.

Dopo un breve lasso di tempo in cui questa misura altamente restrittiva della libertà personale era stata abolita, veniva ripristinata nel 1865 con la legge n. 1409 allo scopo di allontanare dalla loro abituale dimora ‘oziosi e vagabondi’ rei di avere rapporti con i briganti.

L’anno successivo la misura fu estesa anche per le ‘motivazioni politiche’. Lo scopo era quello di sottoporre a sorveglianza speciale la persona ritenuta socialmente pericolosa e, per meglio ottemperare a questo compito, si obbligava il ‘cospiratore’ a dimorare, per un periodo di tempo che solitamente variava da un mese ai tre anni, in una colonia o in un luogo speciale di osservazione; il più delle volte isole difficili da raggiungere e da cui evadere e in cui era raro avere rapporti di interazione con gli abitanti del luogo.

Originariamente questa norma, come accennato, trovava la sua ratio nel limitare i fenomeni di brigantaggio nel sud del Paese, ma veniva da subito estesa ai dissidenti politici in maniera più generalizzata. Questo permetteva di estendere il numero dei ‘coatti’ in modo vertiginoso. Basti pensare che se nel 1871 i destinatari di questi provvedimenti erano ‘solo’ 474 tredici anni dopo erano circa 7.000. Una «moltitudine di persone sepolte in riva al mare» come recitava il poeta anarchico Pietro Gori nel Canto dei coatti.

Nel corso degli anni, lo scoppio dei moti sociali prima in Sicilia (Vespri siciliani) e poi successivamente in Lunigiana, nei quali erano particolarmente attive le figure anarchiche e socialiste della prim’ora, indusse ad emanare ulteriori disposizioni che inasprivano le pene già previste dalle leggi del 1865. Tuttavia nonostante il carattere fortemente repressivo si trattava comunque di disposizioni che andavano a punire i contestatori post delictum.

Il domicilio coatto veniva applicato una volta “riconosciuta la colpevolezza” del cosiddetto contestatore o oppositore politico; la pena veniva comminata, rispettando una sorta di “garanzia”, soltanto al termine del processo e non in maniera preventiva.


giovedì 17 settembre 2026

Frammenti di storia sulla criminalizzazione del dissenso I°

Quello del reato politico è, oramai, un tema ‘vecchio’. Vecchio e terribilmente attuale in quanto da che sono state congeniate le prime strutture istituzionali si sono affermate come regole giuridiche quelle che proteggevano i ‘privilegi’ dei personaggi aventi autorità e lo stesso diritto si è posto come utile strumento di controllo sociale in una società politicamente organizzata. Tuttavia la nozione di delitto politico o reato politico, è nozione tipica della cultura ottocentesca nata da due esigenze spesso non armonizzate tra loro: una liberale, particolarmente teorica e critica nei confronti dei misfatti dell’assolutismo monarchico; l’altra più propriamente detta istituzionale e tesa a garantire la tutela dello Stato e delle istituzioni.

I reati politici, in realtà, sono preesistenti allo stato liberale, ne troviamo traccia nell’antico regime ed in particolar modo in Francia.

La storia ci ricorda quanto orribile fosse l’accusa di crimen laesae maiestatis e come nel processo che giudicava chi avesse messo in pericolo l’esistenza o l’integrità del sovrano o dello Stato, fossero gradualmente eliminate tutte le garanzie della difesa.

La legislazione sui reati politici dell’epoca utilizzava pene esemplari, mirate a dare un messaggio ben preciso alla popolazione, comminate sia a chi veniva accusato di aver commesso o di aver ipotizzato di commettere un “reato”, sia a chi semplicemente conosceva persone considerate ‘sovversive’. Davanti ad una ipotesi di reato, contro il tiranno o contro un organo dello Stato, venivano incarcerate e spesso passate per la ghigliottina decine di persone ed i relativi familiari e affini. Ma a ben vedere la criminalizzazione del dissenso e il processo politico non mira tanto ad accertare i presupposti indispensabili per infliggere una sanzione, quanto, molto più subdolamente, a conseguire un dato prettamente politico: colpire un’idea, un movimento e la sua capacità di critica politica, rispetto alle quali la “ragione penale” scade a mera occasione.


giovedì 8 febbraio 2024

Criminalizzazione del dissenso, LA LEGGE REALE

L’anno 1967 apre in Italia e in Europa l’era della contestazione fino alla fine degli anni ’70, periodo in cui lo Stato chiede ad un paio di noti esponenti della politica del tempo, ovvero ad Oronzo Reale e successivamente a Francesco Cossiga, di studiare il modo per poter risolvere i problemi d’ordine pubblico, un ‘nuovo’ modo per sedare le proteste di piazza. La paura che avevano generato negli organi istituzionali la rivolta studentesca del ’68 e la conseguente saldatura con la protesta operaia nell’autunno caldo del ’69 porta nel 1975 alla legge di Oronzo Reale (legge Reale), Ministro della Giustizia dell’epoca. Una legge, quella Reale, che tende a punire non solo gli atti di terrorismo ma soprattutto il movimento, in quanto le predisposizioni previste colpiscono soprattutto le nascenti organizzazioni extraparlamentari a prescindere se queste hanno commesso atti di violenza o di terrorismo. La legge di fatto sanciva il diritto delle forze dell’ordine a utilizzare armi da fuoco quando strettamente necessario anche per mantenere l’ordine pubblico. Il ricorso alla custodia preventiva – misura prevista in caso di pericolo di fuga, possibile reiterazione del reato o turbamento delle indagini – veniva esteso anche in assenza di flagranza di reato. C’era quindi la possibilità di effettuare un fermo preventivo di quattro giorni, entro i quali il giudice doveva poi decretare una convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Infine, veniva ribadito che non si potevano utilizzare caschi o altri elementi che rendessero non riconoscibili i cittadini, salvo specifiche eccezioni. Successivamente il decreto Cossiga del 1979, che nasce pochi mesi dopo il delitto Moro e quindi dall’esigenza delle istituzioni di riportare tutto alla normalizzazione, va a sommarsi al resto delle normative repressive in vigore, ma mira a colpire soprattutto le realtà armate del movimento dell’epoca. Questa nuova svolta autoritaria nell’ordinamento giuridico italiano si rifà al principio della ragion di Stato secondo cui la salvaguardia delle istituzioni giustifica l’azione di governo attraverso qualsiasi mezzo. In tal modo il reato ‘delitto politico’ diventa reato «con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico». Una nuova dicitura che di fatto estende largamente i poteri di polizia e introduce un diritto penale ‘speciale’ rispetto a quello ordinario, ‘speciale’ quanto alle sostanziali figure di indeterminati reati di associazione sovversiva), ‘speciale’ rispetto al trattamento carcerario. Il fatto che ancora oggi il Codice Rocco sia vigente, che si mantengano i reati associativi e che sostanzialmente la stessa legge Reale e lo stesso decreto Cossiga non siano state abrogati, dimostra una volontà dei governi che si sono succeduti nel mantenere quella continuità di controllo e repressione verso ogni forma di opposizione. Un moderno Stato di diritto e che voglia dirsi democratico deve necessariamente procedere verso la totale abrogazione di queste leggi, in nome di quel diritto di resistenza, concepito come diritto naturale di una parte, o di un intero popolo, ad opporsi contro l’esercizio arbitrario e tirannico del potere statale.



giovedì 18 maggio 2023

PSICHIATRIA - Il primo réseau alternativo

Nel 1975 in Belgio si sviluppa il «settore»: alcuni operatori che lavorano in un quartiere a nord di Bruxelles organizzano, con altri stranieri, un incontro nella loro città sul tema l'«Alternativa al settore». Grazie alla numerosa presenza di più figure sociali venute da ogni parte d'Europa, si insiste sulla necessità di non limitarsi ad una critica alla psichiatria fine a se stessa, ma di allargare il discorso nei riguardi dei processi di emarginazione perpetrati dalla famiglia, dalla scuola, dalla fabbrica, ecc .. Gli psichiatrizzati spingono verso la costituzione di un coordinamento a livello internazionale contro la repressione psichiatrica. Nasce il réseau. Che da «Alternativa al settore» viene ribattezzato «réseau alternativo alla psichiatria». Non ha un programma preciso, non ha intenzione di diventare un partito né un sindacato. Interessante è conoscere il texte constitutif del réseau. In questo si può leggere che il réseau riunisce gli psichiatrizzati ma anche tutti i gruppi decisi a lottare contro l'oppressione che i primi subiscono o hanno subito; tutti i promotori e gli animatori di esperienze collettive, psichiatriche o no, che costituiscono delle alternative al settore o dei tentativi di distruzione del manicomio; tutti quelli, operatori psichiatrici o no, che si rifiutano di inserirsi come agenti di un ordine psichiatrico repressivo ed esigono che i vari problemi non vengano trattati con interventi tecnocratici. Dice il testo: «Crediamo che le lotte per la sanità debbano inserirsi nell'insieme delle lotte che conducono i lavoratori per la difesa della loro salute ed essere in collegamento con tutte le lotte delle forze sociali e politiche per la trasformazione della società». «La pazzia è l'espressione delle contraddizioni sociali contro le quali dobbiamo lottare. Senza una trasformazione della società non ci sarà mai una psichiatria migliore ma sempre una psichiatria oppressiva. Ci rifiutiamo di rinchiudere nella terminologia psichiatrica i problemi dell'alienazione e dell'emarginazione alimentati dal sistema socio-politico. Dobbiamo smettere di essere gli agenti passivi di un sistema che reprime gli emarginati con l'alibi della cura e del reinserimento». Si legge più avanti che l'esistenza stessa degli psichiatri, degli infermieri, degli educatori, ecc. fa parte dei sistemi generali di controllo, di normalizzazione, di repressione. La pazzia pone problemi per i quali occorre cercare le risposte ad un livello completamente diverso da quello in cui invece si situano gli apporti degli specialisti. E' necessario dunque bloccare ogni nuova costruzione di ospedali psichiatrici e di servizi specializzati; iniziare fin d'ora un processo di riconversione degli ospedali psichiatrici esistenti. «Ciò non dovrà essere una liquidazione burocratica del tipo di ciò che è stato fatto in California. Non è questione di ledere uno strato sociale di lavoratori e di gettare la gente in mezzo alla strada. Questo processo di riconversione dovrà essere preso in carico da tutti quelli che vivono la pazzia, da quelli che vivono per la pazzia, da quelli che vivono con la pazzia, con i diversi gruppi sociali interessati a tale riconversione che non necessariamente devono essere dentro lo specifico psichiatrico». Per quel che riguarda l'infanzia, essa è un fronte di lotta essenziale per il réseau. «L'attuale funzione della psichiatria infantile è di trattare medicalmente dei bambini che sono approdati ad essa perché «ritardati» o «inadatti» per la struttura scolastica. Nella nostra lotta la scuola ha un'importanza strategica essenziale». Occorre costruire più gruppi internazionali al fine di analizzare precisamente la situazione della psichiatria infantile e della scuola nei diversi contesti nazionali, locali, ecc.; per riunire le esperienze che, appena si trovano isolate, vengono recuperate immediatamente; per pensare a delle possibilità di contatti concreti, nel quartiere, con i lavoratori, i gruppi politici, i gruppi d'azione, gli insegnanti, ecc.; per elaborare delle forme di lotta e la possibilità di costruire una pratica alternativa; infine per lasciare lo spazio maggiore alla parola dei bambini, che sono i più interessati. Infine, per quanto riguarda gli psichiatrizzati, si può leggere nel texte: «Gli psichiatrizzati e gli internati non sono solo degli emarginati, poiché essi sono lavoratori o disoccupati che hanno subito lo sfruttamento o la represione della società capitalistica. Solo una trasformazione sociale, una lotta di classe, a condizione che essi ne siano partecipi, potrà sopprimere l'istituzione psichiatrica con le sue ramificazioni (manicomio criminale, ospedale psichiatrico, settore, prigione, ecc.). Dobbiamo lottare contro l'ideologia psicoanalitica che recupera i discorsi degli psichiatrizzati e le loro lotte di una nuova forma sottile di repressione e di inquadramento poliziesco: il passaggio dall'ospedale psichiatrico al settore. Dobbiamo sopprimere i rapporti curante-curato in quanto riproducono la dominazione di classe».



giovedì 13 aprile 2023

La pratica delle rivolte - San Vittore 1969

 

Cronaca della rivolta di San Vittore. 

Milano, sabato 12 aprile 1969. Incontro tra il procuratore della repubblica e i rappresentanti dei detenuti. Nei giorni precedenti, per due volte i detenuti non entrano in cella dopo l’aria: si protesta contro i buglioli, le bocche di lupo e il letto di contenzione; contro il codice penale fascista; contro la carcerazione preventiva. Il procuratore promette i servizi igienici e più colloqui coi parenti. Dice no all’abolizione della censura sulla posta, alle licenze extra, alla riduzione delle pene (non dipendono da lui, si sa). Le notizie da Torino e da Marassi (Genova) fanno esplodere il quinto raggio (ore sedici di lunedì 14). La parola d’ordine: riforma dei codici, rispetto dell’uomo. Alle sedici e trenta tutto il carcere è in rivolta, in mano ai detenuti. La Tv si affretta a mostrare lo spettacolo a tutti gli italiani: attorno alle mura i Ps con elmi e fucili; in alto, aggrappati alle sbarre, i rivoltosi gridano slogan alla gente sulla strada. Alle ventidue, duemila tra Ps e Cc circondano San Vittore: la battaglia è iniziata; la forza pubblica entra in carcere, tegole, inferriate e sassi lanciano i detenuti; raffiche di mitra, colpi di pistola, centinaia di bombe-gas la polizia. Fiamme dappertutto, la battaglia dura quindici ore. In piazza Filangieri, davanti a San Vittore, dalle finestre del Beccaria (minorile) piovono bicchieri, piatti, panini e cartelli: «siamo tutti uniti con voi!», «sciopero della fame», «giù le mani dai minorenni», «la morte viene data troppo spesso». Decine e decine di feriti, cento persone gravemente ferite tra cui una trentina di agenti. Le guardie prese in ostaggio sono liberate sane e salve. Alle sette del mattino di martedì 15 aprile la resa definitiva: su San Vittore è issata una bandiera bianca. I detenuti con le mani in alto contro il muro sotto il tiro dei mitra, detenuti incatenati subito trasferiti in altre carceri, poliziotti in barella: il carcere quasi completamente distrutto, il folto pubblico benpensante del «Corriere» e della Tv abbandona lieto ed eccitato il campo di battaglia: lo spettacolo è finito, i «nostri» sono arrivati (da Padova, Gorizia, Bolzano, Bologna) «celeri», la virtù ha trionfato, i sonni possono essere di nuovo tranquilli. [Documento detenuti carcere di Milano]


giovedì 6 aprile 2023

La pratica delle rivolte

Giugno 1968. Venivano portate avanti parole d’ordine piuttosto avanzate sulla riforma delle carceri e contro la carcerazione preventiva (e non va dimenticato che sia alle Nuove che a San Vittore aveva avuto una certa importanza il contatto con gli studenti arrestati per le lotte universitarie), d’altra parte si poteva rilevare un carattere episodico dovuto sia alla mancanza di organizzazione interna, sia all’importanza eccessiva che vi ebbero motivi di contenuto immediato. La rivolta si estese a San Vittore e a Poggioreale. Aprile 1969. La rivolta. Non a caso è cominciata nel giorno dello sciopero generale per i fatti di Battipaglia, col ribadire la richiesta di riforma e con una azione di denuncia e di appello all’opinione pubblica. Si è continuato con la critica a tutto l’ordinamento giudiziario, alla giustizia di classe (negli slogan e nelle dichiarazioni ai giornali i detenuti introducevano spesso duri attacchi all’istituto della difesa d’ufficio, e soprattutto a quello della custodia preventiva, che sono due nodi fondamentali del sistema classista della giustizia italiana) (…) A lanciare parole d’ordine fu un «comitato di base» costituito da elementi giovani che si impossessarono del ciclostile per diffondere una «carta rivendicativa» in cui si proponeva l’elezione di un comitato delegato a fare una conferenza stampa e l’impegno di astenersi dai danneggiamenti nel caso le autorità avessero preso impegno di non dar corso a punizioni e trasferimenti. Le autorità non si assunsero impegni. In seguito a ciò, nell’ultimo giorno il comitato non riuscì minimamente a indirizzare la rivolta, che si fece violentissima. Bisogna ricordare che, nella fase non violenta e protestataria la polizia già seguì una tattica di brutale repressione, imbottendo il carcere di bombe lacrimogene. La giusta violenza dei carcerati fu non solo una risposta alla repressione, ma anche un tentativo pratico-politico di riforma carceraria a modo loro. Infatti fu distrutta la cappella (la religione è una delle chiavi del cosiddetto sistema rieducativo basato sulla violenza); l’ufficio matricola; l’ufficio fascicoli personali, dove il detenuto riceve il marchio di reietto; l’infermeria simbolo della discriminazione classista interna, in quanto è noto che le persone di elevata condizione (o che possono pagare) vi sono ricoverate sine die. Furono distrutte le fogne del 1857 e le tubature d’acqua antiquate, i miseri «impianti» per l’igiene, con lo scopo dichiarato di farle costruire nuove e come denuncia di una condizione di vita disumana. Furono resi inservibili i macchinari delle lavorazioni su cui si fatica otto ore per guadagnare 350 lire al giorno. Le autorità dapprima reprimono duramente, poi invece è il trionfo del paternalismo e delle promesse a buon mercato. Conclusione: l’ordine è ristabilito, col trasferimento punitivo verso carceri lontane: questo significa aggravare l’isolamento del recluso e prolungare di molto la detenzione preventiva, visto che i giudici istruttori rimangono a Torino ed in questo modo le procedure si allungano di anni. Dopo una rivolta a pagare rimangono sempre e solo loro, i detenuti. E sono anni di galera in più.[Documento detenuti, carcere di Torino, 11 aprile 1969].


giovedì 30 marzo 2023

Il carcere andando indietro nel tempo parte II°

La nascita dell'istituzione carceraria moderna

Nel secolo XVI si assiste ad un progressivo e sostanziale cambiamento del concetto di pena e si forma il nucleo dell’ideologia penale pre-illuminista. A poco a poco in Inghilterra i ladri e le prostitute, insieme ai vagabondi, ai poveri e ai ragazzi abbandonati anziché essere sottoposti alle comuni sanzioni dell’epoca vengono raccolti nel palazzo di Bridewell (concesso dal sovrano) e obbligati a “riformarsi” attraverso il lavoro e la disciplina. Nasceva così nel 1557 la prima “house of correction” o “workhouse”, caratterizzata dall’organizzazione rigida del tempo strutturato in gesti sempre uguali e ripetitivi. Questa situazione europea dura fino alla chiave di volta rappresentata dalla rivoluzione francese. Successivamente, le nuove teorie rivoluzionarie borghesi, politiche e sociali, favoriscono l’affermarsi di una nuova struttura giuridico-normativa (in Francia il codice rivoluzionario del 1791 e in Germania il codice bavarese del 1813) che stabilisce un’equivalenza tra delitto e pena cercando di sottrarre quest’ultima all’arbitrio. In questo clima vengono accolte con favore le teorie di alcuni “riformatori” inglesi tra cui spicca Jeremy Bentham, che assegna al carcere, prioritariamente, un carattere intimidatorio e di totale controllo al fine di realizzare il ruolo produttivo e risocializzante. E’ il progetto Panopticon basato sul “principio ispettivo” che i pochi (carcerieri) possano controllare i molti (detenuti), e il controllo possa essere esercitato su tutti gli atti del carcerato nell’arco delle ventiquattro ore giornaliere. Nasce così la nuova struttura architettonica del carcere moderno (carcere Benthaniano), fatta di “bracci” (o “raggi”) e rotonde, costruito cioè in modo che i carcerieri stando fermi nel posto di guardia posto sulla rotonda possano avere la visuale piena su un intero braccio di celle, o su più bracci (struttura a raggiera). Al contempo ogni detenuto sa che ogni suo movimento è controllato “a vista” con estrema facilità. Sul piano pratico vengono introdotte, dapprima in Inghilterra (legge del 1810 e il Goal Act del 1823) e poi in tutta Europa, alcune innovazioni: separazione tra i sessi, isolamento notturno e lavoro diurno in comune. Le condizioni di vita nelle carceri peggiorano, così come peggiorano le modalità di vita e lavoro per i poveri nelle “workhouses”. 

La formazione dei primi istituti carcerari

Nella seconda metà del XVII secolo si realizza una delle prime esperienze carcerarie moderne: a Firenze all’interno dell’Ospizio del S. Filippo Neri per giovani abbandonati viene istituita una sezione destinata fondamentalmente a giovani di buona famiglia con problemi di disadattamento. E’ il primo caso di isolamento cellulare a scopo correzionale: la sezione era infatti composta da otto cellette singole in cui i giovani erano rinchiusi in isolamento giorno e notte. A Milano alla fine del XVII secolo vengono realizzati una “Casa di Correzione” e un “Ergastolo”, nella prima vi vengono rinchiusi i colpevoli di reati minori tenuti in regime di separazione cellulare; nel secondo i condannati per gravi reati che non vivono in isolamento (diverrà obbligatorio in seguito) e vengono utilizzati in lavori di pubblica utilità. A Napoli è in funzione la Vicaria: vi sono rinchiusi un migliaio di prigionieri in condizioni terribili, molto al di sotto dei livelli di sopravvivenza. Altrettanto aberranti sono le condizioni della Casa dei poveri, il cosiddetto “Serraglio”. A Roma nel 1770 viene realizzato il carcere cellulare del San Michele (prigione vaticana).


giovedì 23 marzo 2023

Il carcere andando indietro nel tempo parte I°

Il carcere nell’antichità

Il giorno in cui la società organizzata, per salvaguardare la pace e la sicurezza sociale, stabiliva di isolare dalla collettività coloro che avevano violato l’ordine costituito, rinchiudendoli in appositi istituti (carceri), nasceva il problema penitenziario. Tale problema, però, fu inizialmente avvertito solo dal punto di vista della custodia o della polizia carceraria, essendo la pena intesa come vendetta sociale e mirando gli ordinamenti penali ad annullare il colpevole del reato più che a rieducarlo. In tempi remoti il carcere era quindi sostanzialmente concepito come edificio atto a custodire il reo cui doveva essere inflitta la pena prevista per il crimine commesso. Le pene potevano distinguersi in: pene corporali (fustigazione, mutilazione, tortura, morte, ecc.) o pene pecuniarie (confisca di parte o tutti i beni del reo).

Il sistema punitivo romano

Il diritto romano conosceva pene di carattere privatistico per i trasgressori di norme di interesse individuale da comminarsi mediante processo civile, e pene di carattere pubblicistico per i trasgressori di norme di interesse collettivo da comminarsi mediante processo penale. Le pene private erano per lo più pene pecuniarie e consistevano in una somma da versare all’offeso in risarcimento del danno subito. Le pene pubbliche variarono nel corso del tempo: la più grave rimase quella capitale ma vennero applicate anche l’esilio, la fustigazione, le pene pecuniarie, la destinazione ai lavori forzati nelle miniere o ai giochi del circo. Il carcere non veniva mai preso in considerazione come misura coercitiva in quanto serviva in linea di principio “ad continendos homines, non ad puniendos”. Era quindi considerato solo come mezzo di coercizione, arresto o detenzione preventiva, allo scopo di assicurare il reo alla giustizia.

L’ordinamento penale medievale

Il sistema penale medievale, basato sui criteri della vendetta privata, non fu propizio allo sviluppo del regime carcerario. Con la caduta dell’impero romano d’occidente, il sistema punitivo classico, basato sulla pena pubblica inflitta dallo Stato e irrogata tramite processo, non trovò più applicazione e tornò a prevalere la concezione della pena privata. La pena tendeva al risarcimento del danno o alla riparazione dell’offesa in una composizione sostitutiva della vendetta in cui il potere pubblico generalmente restava assente.

L’ordinamento penale feudale

Nella società feudale il carcere inteso come pena, nella forma della privazione della libertà, non esiste. Il carcere medievale, punitivo e privatistico si fonda sulla categoria etico-giuridica del “taglione”, a cui si associa il concetto di espiatio, forma di vendetta basata sul criterio di pareggiare i danni derivati dal “reato”. L’unico tribunale è quello del signore, solo lui emana gli ordini, a lui debbono obbedienza tutti coloro che hanno in concessione la terra o che vivono sui suoi fondi. La prigione, o meglio la detenzione, era solo un passaggio temporaneo nell’attesa dell’applicazione della pena reale, cioè la privazione nei riguardi del “colpevole” di quei beni riconosciuti universalmente come valori sociali: la vita, l’integrità fisica, il denaro. La crudeltà e la spettacolarità assolvevano la funzione di deterrente nei confronti di coloro che intendevano trasgredire le regole imposte dal “signore”. Nell’epoca feudale, essendo la giustizia amministrata dal “signore”, le pene erano determinate in modo assai vario, secondo la volontà di questo. Le pene avevano carattere pecuniario o corporale, oltre all’esilio e alla galera, pena che prevedeva l’imbarco del reo come rematore nelle navi. Detenzione e tortura era principalmente mezzi istruttori per ottenere la confessione dell’imputato, considerata la prova necessaria alla condanna.