art 1
La terra è la casa comune della vita.
La sovranità appartiene di ogni essere vivente
art 2
La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono
art 3
La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su centri di comando e funzioni concentrate, e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate
art 4
La Nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime generazioni
art 5
La Nazione delle Piante garantisce il diritto all'acqua, al suolo e all'atmosfera puliti
art 6
Il consumo di qualsiasi risorsa non è ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato.
art 7
La Nazione delle Piante non ha confini.
Ogni essere vivente libro di transitarvi, trasferirsi, vivervi senza alcuna limitazione
art 8
La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturale di essere viventi come strumento di convivenza e di progresso.
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